Obbligo di assicurazione per professionisti e strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Lo scorso 1° aprile è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017 n.24, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, meglio nota con il nome Legge Gelli – Bianco.

Con questa legge il professionista avrà la possibilità di essere più sereno e tranquillo perché più tutelato rispetto ad azioni legali e risarcitorie nei suoi confronti. L’intervento normativo intende combattere il fenomeno della medicina difensiva ossia l’eccesso di zelo dimostrato da alcuni medici nella prescrizione di visite ed esami per cautelarsi da eventuali denunce.
L’obiettivo in primis è quello di garantire sempre prestazioni efficienti da parte delle strutture ospedaliere, siano esse pubbliche o private, tutelando al contempo l’intero personale da potenziali accuse infondate.

Vediamo nel dettaglio alcuni articoli della legge.

Art. 6. “Responsabilità penale dell’esercente professioni sanitarie solo in caso di colpa grave”.

L’art. 6 inserisce nel codice penale l’art. 590-sexies secondo il quale sono penalmente responsabili, e quindi punibili, gli esercenti professioni sanitarie per morte o lesione personale in ambito sanitario che hanno agito nel mancato rispetto delle linee guida prefissate (documenti che delineano il comportamento clinico da assumere) o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali. Dunque, il sanitario sarà soggetto a sanzioni in base a quanto disposto dagli artt. 589 e 590 c.p. solo per casi di colpa grave e non per imperizia.
Gelli, ha sottolineato, come volutamente è stata usata l’espressione “esercenti la professione sanitaria” nel testo normativo, in quanto infermiere e medico sono posti sullo stesso livello di responsabilità civile e penale.

Art. 7. “Nuovo regime di doppia responsabilità civile”.

Se il precedente articolo definiva la responsabilità penale, questo si rivolge alla responsabilità civile mediante l’istituzione di un “doppio binario”. Il primo è la responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria, pubblica e privata, inclusi coloro che svolgono la libera professione intramuraria, con onere della prova a carico della struttura stessa e termini di prescrizione di dieci anni.
Un secondo, è la responsabilità extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 8. “Obbligatorietà del tentativo di conciliazione”.

Il presente articolo prevede l’obbligo di tentativo di riconciliazione tra le parti prima di rivolgersi alle sedi giudiziarie competenti. Inoltre, al comma 1 sancisce che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno, derivante da responsabilità sanitaria, è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”.
Si potrà procedere alla domanda giudiziale solo se il tentativo di riconciliazione fallisce ovvero se il procedimento non si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso.

Art. 9. “Rivalsa solo per dolo o per colpa grave”.

La Legge Gelli ha limitato, con l’introduzione di questo articolo, il diritto di rivalsa della struttura, privata e pubblica, ai soli casi di dolo o colpa grave dell’esercente professioni sanitarie. In particolare specifica che, per le strutture sanitarie pubbliche, il compenso risarcitorio dovrà tenere in considerazione “le situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura”.

Art. 10. “Obblighi assicurativi”.

Con questo articolo il legislatore ha voluto mettere un punto fermo in materia di assicurazione sanitaria, definendo tre coperture assicurative obbligatorie. La prima riguarda tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le quali devono dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera (RCT/RCO), anche per danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.

La seconda specifica che le strutture dovranno sottoscrivere una copertura assicurativa, ovvero dotarsi di analoga misura, anche per la copertura della responsabilità̀ extracontrattuale verso terzi dell’esercente la professione sanitaria, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione diretta nei confronti del professionista con il quale non si sia instaurato il rapporto professionale.

Il terzo ed ultimo caso, si rivolge a tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei Conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, i quali devono infine contribuire “quota parte” stipulando polizze per colpa grave a loro carico, per un tetto massimo risarcitorio di tre annualità lorde. Sarà la compagnia assicurativa a stipulare la polizza che definisce la soglia massima oltre la quale non si potrà andare.

Art. 11. “Estensione della garanzia assicurativa”.

Si è riconosciuta: sia una operatività temporale per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto di assicurazione (purché denunciati all’impresa assicurativa durante la vigenza temporale della polizza), sia un periodo di ultrattività della copertura, nei casi di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa, in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi (riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura). Questa ultrattività viene estesa anche agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

Art. 12. “L’azione diretta e l’inopponibilità delle eccezioni contrattuali”.

Quest’articolo chiude il cerchio in materia di assicurazione sanitaria introducendo un fattore di forte novità per l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa. Tuttavia le attuali polizze in commercio prevedono, nella maggior parte dei casi, ipotesi di esclusione, di franchigia e scoperti, necessarie per ridurre i premi altrimenti insostenibili. Bisognerà attendere l’emanazione dei decreti attuativi per sapere entro quali limiti le coperture obbligatorie della responsabilità sanitaria potranno essere declinate dall’assicuratore e quali saranno le eccezioni non opponibili ai terzi danneggiati.

Per concludere, vorremmo segnalarvi la nascita di nuovi istituti a tutela del paziente ovverosia:

  • Garante per il Diritto alla Salute (art. 2), organo al quale i cittadini potranno rivolgersi gratuitamente e anonimamente per segnalare malfunzionamenti nel sistema sanitario.
  • Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente, il cui scopo sarà quello di raccogliere tutti i dati sui rischi ed eventi negativi, costi del contenzioso e di trasmetterli annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità. Ogni anno il Ministero della Salute trasmetterà alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.
  • Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, deputato a raccogliere i dati di cui sopra.
  • Il Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, per il rimborso dei danni ai pazienti che hanno come controparte una compagnia fallita o non in grado di coprire il danno. Il fondo verrà alimentato con una aliquota delle polizze assicurative.

Le novità in materia sono tante ma si dovrà attendere l’emanazione degli ultimi decreti attuativi per capire realmente le evoluzioni del settore sanitario e le conseguenze sul settore assicurativo. Il primo ostacolo da affrontare è impervio: se da un lato la legge ha introdotto l’obbligo assicurativo per le strutture socio sanitarie, dall’altro non obbliga le compagnie a contrarre le polizze rendendo difficoltoso per le strutture assolvere il suddetto obbligo.

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