Il presente codice etico deve considerarsi come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile; definisce i diritti e i doveri morali dell’impresa, nonché la responsabilità etico sociale di ogni partecipante all’organizzazione aziendale.

PRINCIPI GENERALI DEL NOSTRO CODICE ETICO

L’attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi. L’osservanza delle regole deve permettere la prevenzione di possibili illeciti o di comportamenti irresponsabili che possano essere commessi da chi opera in nome o per conto della Società, nonché costituire un ritorno di immagine, reputazione e credibilità dai rapporti con l’esterno, oltre che ispirare fiducia nei confronti della clientela stessa.

La condivisione e il rispetto delle norme e l’impegno alla divulgazione del presente Codice Etico sono elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi che esso si prefigge; è dovere di ogni soggetto, in posizione apicale o meno, collaborare con l’Organismo di Vigilanza, segnalando eventuali comportamenti non idonei o in contrasto con le norme contemplate dal presente codice. Le norme del Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione ai titolari, dipendenti, collaboratori e consulenti, sindaci dello studio e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con lo Studio a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, comunque denominati, od operano nell’interesse della stessa.

SERVIZIO AI CLIENTI

Il Broker deve:

  • Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine della durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.
  • Assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative, nell’ambito dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
  • Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.
  • Rispettare il segreto professionale.
  • Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.

Il Broker non deve:

  • Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.
  • Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se l’importo della polizza da trattare supera il premio di Euro 25.822,84

LEALTA’ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

 Il Broker deve:

  • Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.
  • Astenersi dall’appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.
  • Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.

SOLIDARIETA’ CON I COLLEGHI

 Il Broker deve:

 

  • Attuare principi di leale concorrenza. In particolare: non deve influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni; non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d’uso; non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche.
  • Promuovere e accettare, in caso di litigio con un collega, l’arbitrato dell’Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile.
  • Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato e agli usi di mediazione, nonché informare l’Associazione di ogni atteggiamento scorretto.